FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI. NOVITA’ DAL 01 LUGLIO

Lug 22, 2020Consulenza Lavoro

Come noto, il fringe benefit è una forma di retribuzione in natura (ad esempio tramite la concessione di automobile, ecc.) che può essere concessa ad un dipendente.

La legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune modifiche dal 1°luglio 2020, in particolare ha ridefinito la modalità di calcolo del cd. Fringe benefit in funzione della classe di inquinamento del veicolo stesso. L’obiettivo del legislatore è quindi incentivare l’acquisto – ed il conseguente utilizzo – di autoveicoli a basso impatto ambientale.

 

 

Contratti stipulati fino al 30.06.2020

La tassazione è fissata nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sul costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente.

 

 

Contratti stipulati a partire dal 1°luglio 2020

La percentuale varia in base alla classe di inquinamento del veicolo.

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 da 60 g/km a 160 g/km;
  • 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% nel 2021)
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km (60% nel 2021).

 

 

Si ricorda altresì che:

  • Non sono state introdotte novità per quanto riguarda le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali da parte dei datori di lavoro.
  • La deduzione dei costi effettivi sostenuti per l’autovettura concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un dipendente è pari al 70%.
  • in caso di assegnazione all’amministratore la deduzione dei costi è del 100% nel limite del fringe benefit tassato, mentre l’eccedenza è deducibile al 20% con i limiti fissati dall’art 164 TUIR.
  • Se il dipendente non prende servizio dal primo gennaio ma successivamente, il periodo di imposta va ragguagliato all’anno.
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