In data 6 aprile 2021 è stato siglato dalle parti sociali l’aggiornamento del Protocollo anti-contagio avente lo scopo di accelerare e implementare la capacità vaccinale anti COVID-19, rendendo quindi più sicura la prosecuzione dell’attività lavorativa negli ambienti di lavoro.
I datori di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori, possono (non è quindi obbligatorio ma facoltativo) attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro, restando a loro carico le spese sostenute per tale eventuale adempimento.
Preme ricordare che la fornitura dei vaccini dipende ESCLUSIVAMENTE dell’ASL, pertanto le tempistiche con cui verranno forniti i vaccini in azienda non è prioritaria ma dipende dalle tempistiche sanitarie regionali e/o nazionali.
Nel caso in cui l’azienda decida di aderire, il medico competente fornirà ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino. Le aziende che non sono tenute alla nomina del medico competente possono usufruire dei servizi messi a disposizione dall’INAIL.
Si precisa altresì che, come espressamente previsto, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. |