Con la legge n.21 del 2 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n.3 del 5 febbraio 2020 è stato abrogato il D.L. 66/2014, noto come “Bonus Renzi”, e sono state introdotte due nuove misure per ridurre il cd. Cuneo fiscale. In particolare, a parità di costo del lavoro per l’azienda, il legislatore ha cercato di aumentare il netto percepito dai dipendenti, riducendo – di conseguenza – i contributi da loro dovuti.
La manovra posta dal legislatore ha previsto dal 1° luglio 2020 la sostituzione del “Bonus Renzi” (80€ mensili) con l’introduzione di:
1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
• Spetta in misura pari a 100€ mensili per redditi fino a 28.000€;
• Per redditi superiori a 28.000€ non spetta;
• Spetta solo se il lavoratore paga IRPEF (pertanto non è previsto un limite di reddito minimo);
• Da gennaio 2021 il bonus totale è pari a 1.200€/anno (per il 2020 è pari a 600€/anno + il “vecchio” bonus da gennaio a giugno: 480€).
NB: Si precisa che fino al 30 giugno 2020 viene mantenuto il bonus Renzi di 80€/mensili.
2. Ulteriore detrazione sui redditi di lavoro dipendente
• Spetta se redditi compresi tra 28.001€ e 40.000€;
• Non spetta per redditi superiori a 40.000€;
• Viene previsto il cumulo con la detrazione da lavoro dipendente prevista dall’articolo 13 del T.U.I.R.;
• Tale detrazione spetta a decorrere dal 1°luglio 2020.