Dal 15 giugno al 13 agosto (e dal 25 giugno al 24 agosto per gli eredi) è possibile presentare telematicamente l’istanza all’Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo a fondo perduto.
Quali sono i requisiti?
Il bonus, previsto dal “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020, spetta ai titolari di attività d’impresa e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro, e alle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, per i quali si farà riferimento al volume d’affari 2019.
Possono far richiesta del contributo:
– le attività il cui importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019;
– i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
– coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato.
Per ottenere il contributo deve’essere soddisfatto almeno uno dei suddetti requisiti.
Inoltre, nella giornata di sabato 13 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la circolare 15/E/2020 che potranno accedere al contributo anche i forfettari, le società tra professionisti e chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo anche se lavoratore dipendente.
A quanto può ammontare il contributo?
L’ammontare del contributo, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali applicabili sono:
-20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
-15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 euro
-10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è soggetto a tassazione?
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
E’ possibile presentare una domanda sostitutiva?
Entro il 24 agosto, purchè non sia già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo, sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione alla precedente.
Entro quando viene effettuato il pagamento?
Il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini ha rassicurato tutti i possibili beneficiari confermando che non si tratterà di un click day.
I contributi a fondo perduto verranno erogati dall’Agenzia delle entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore.
Quali sono i dati che dovranno essere contenuti nell’istanza?
L’istanza, presentabile unicamente per via telematica, dovrà contenere:
– il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante;
– il codice fiscale di un eventuale intermediario che presenta l’istanza per conto del richiedente;
– l’IBAN del conto corrente sul quale si richiede l’accredito;
– l’indicazione dei dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
– l’autocertificazione di regolarità antimafia (solo per domande il cui ammontare del contributo è superiore ai 150.000 euro). In questo caso la domanda dovrà essere presentata via PEC ad un indirizzo apposito.