A seguito della pubblicazione del DL 30 del 13.03.2021, sono state introdotte alcune novità per aiutare i lavoratori con figli minori.
Viene infatti prevista la possibilità di ottenere delle misure a sostegno, le quali prevedono che:
Il genitore con figlio di età minore di 16 anni può a svolgere – ove compatibile con la propria mansione – il lavoro a distanza (smart working) per un periodo corrispondente:
– alla durata totale della sospensione della didattica in presenza;
– alla durata totale dell’eventuale quarantena del figlio.
Qualora il genitore non possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, si prevedono 2 differenti casi:
– se il figlio minore di 14 anni, il genitore – alternativamente all’altro – potrà disporre di congedi di astensione dal lavoro pagati al 50%;
– se il figlio ha età compresa tra i 14 e 16 anni, il genitore – alternativamente all’altro – potrà comunque disporre di congedi di astensione dal lavoro, in questo caso però non sono retribuiti.
Viene prevista altresì la possibilità di convertire retroattivamente (dal 1° gennaio 2021) i periodi di congedo parentale già fruiti e trasformarli in congedi covid.
Le modalità operative con cui dovranno essere fatte le domande verranno stabilite da INPS.
Si rammenta che le misure di sostegno ai genitori sopra analizzate hanno efficacia dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Con l’occasione si ricorda inoltre che il protocollo anti-contagio previsto dall’accordo tra le parti sociali ed il governo del 24 aprile 2020 (in cui, si rammenta, venivano predisposte alcune linee guida per prevenire il rischio di contagio in azienda), resta tutt’ora valido ed efficace.