Nuove disposizioni contenute nel DPCM del 04.11.2020

Nov 4, 2020Consulenza Aziendale

Il nuovo DPCM del 04.11.2020 prevede l’istituzione di tre zone differenziate a seconda dell’andamento dei contagi, zona gialla zona arancio e zona rossa. Per ogni zona sono definite delle restrizioni che entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza del ministero della salute, che verrà adottata di comune accordo con le singole regioni.
Pertanto da giovedì 05.11.2020 e fino alla pubblicazione delle ordinanze del ministero della salute di cui sopra, valgono le regole nazionali fino ad oggi applicate, cioè le regole minime (zone gialle) che sono così sintetizzate:
  • Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
  • Per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • Sospese mostre e servizi museali;
  • Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza;
  • Attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
  • Sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario;
  • Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurate le raccomandazioni ad oggi in vigore (distanziamento, numero massimo persone, requisiti sanitari, ecc);
  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, ecc) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, mentre la ristorazione da asporto fino alle 22;
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che non ci siano restrizioni da parte delle autorità regionali e provinciali;
  • Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, il settore agricolo e le relative filiere;
  • Le attività professionali possono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio;
  • Sono chiusi i comprensori sciistici;
  • Le attività delle strutture ricettive possono essere esercitate nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Le ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto – Zone arancioni
  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente;
  • Sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
Le ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto – Zone rosse
  • Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie;
  • Sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
  • Sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • Attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Ufficio Consulenza Aziendale.
STUDIO QUARANTA

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