Organo di controllo nelle Srl

Feb 10, 2020Consulenza Aziendale

Nomina dell’organo di controllo o revisore unico nelle Srl

I nuovi limiti

Con il “Decreto Sblocca Cantieri” sono state modificate le disposizioni relative ai limiti oltre i quali nelle S.r.l e nelle Cooperative a responsabilità limitata diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo. Il decreto, convertito in legge ed entrato in vigore il 18 giugno 2019, ha stabilito il limite dell’attivo dello stato patrimoniale a euro 4.000.000, quello dei ricavi derivanti dalla cessione dei beni o dalle prestazioni di servizi a euro 4.000.000 e quello riguardante il numero di lavoratori dipendenti a 20.

Quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di revisione

Quando anche solo uno dei tre parametri viene superato per due esercizi consecutivi, scatta, a partire dall’approvazione del bilancio del secondo esercizio, l’obbligo della nomina dell’organo di revisione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Per completezza ricordiamo che vi è l’obbligo di nomina dell’organo di controllo anche qualora la Srl:

  • sia tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Chi provvede alla nomina

Come previsto dall’art. 2477 C.C. l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Quando cessa l’obbligo di nomina dell’organo di revisione

La nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

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