Pubblicato il Decreto Sostegni bis: Novità in materia di lavoro.

Mag 27, 2021Consulenza Lavoro

 Il 25 maggio 2021 è sato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Sostegni bis” (DL 73/2021) contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19. A seguire vengono analizzare le principali novità giuslavoristiche.

Esonero contributo addizionale per Datori che usufruiscono della Cig:

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIG (ad es. aziende industriali) e che sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Blocco dei licenziamenti: Restano confermate le date:

30 giugno il divieto per tutti i datori di lavoro di licenziare per ragioni economiche;
31 ottobre per le aziende con assegno ordinario (ad es. artigiane) e per quelle con cassa in deroga (ad es. commercio con meno di 5 dipendenti).

Dal 1° luglio i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione non possono avviare procedure di licenziamento per Giustificato motivo oggettivo (carenza di lavoro).

Contratto di rioccupazione: Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 è istituito il “contratto di rioccupazione”, ossia un contratto a tempo indeterminato per l’inserimento dei soggetti disoccupati.
Condizione necessaria è la definizione con il lavoratore di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto oppure prosegue come tempo indeterminato.
I datori che assumono hanno diritto ad uno sgravio del 100% dei contributi per massimo 6 mesi e nel limite di € 6.000 annui. Il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e, pertanto, non è ancora applicabile.

Esonero contributivo aziende settori turismo, stabilimenti termali e commercio: Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione: Viene prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Reddito di emergenza: Per l’anno 2021 sono riconosciute, previa domanda, 4 ulteriori quote di reddito di emergenza (REM), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all’INPS dall’interessato entro il 31 luglio 2021 tramite apposito modello predisposto dall’Istituto.

Spostamenti casa-lavoro: Viene istituito un fondo di 50 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi in favore delle imprese che provvedano entro il 31 agosto 2021 ad attuare un piano per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale. I contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile quali car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

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