Tredicesima mensilità “gratifica natalizia”.

Dic 21, 2020Consulenza Lavoro

Il mese di dicembre coincide con il pagamento della gratifica natalizia, meglio conosciuta come tredicesima mensilità, ossia una somma prevista dai contratti collettivi di lavoro per sostenere le spese dei lavoratori durante le festività natalizie.

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato e, pertanto, sono esclusi i rapporti di stage (= tirocini formativi).

Tale istituto è disciplinato specificatamente dai singoli contratti collettivi, i quali si occupano di stabilirne modalità di maturazione e tempi entro cui deve essere erogata.

Come noto, di norma il CCNL stabilisce che tale gratifica sia pari ad una mensilità della retribuzione lorda di riferimento del lavoratore.
In assenza di disposizioni da parte della contrattazione collettiva, si ritiene comunque valido – e coerente –tale parametro.

Seppur non sempre espressamente disciplinato dal legislatore e/o dai CCNL, si ritiene congruo applicare i principi di seguito riportati:

  • la maturazione piena della mensilità spetta esclusivamente se il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa per più di 15 giorni;
  • nel caso in cui abbia lavorato meno di 15 giorni per cause dovute – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – a giornate di cassa integrazione, permessi non retribuiti, ecc., per tali mensilità, non verrà maturato il requisito del cd. “rateo”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, qualora non si trovi corrispondenza rispetto al pieno riconoscimento delle mensilità, la giustificazione potrebbe essere dipesa dal periodo di integrazione salariale (cioè di cassa integrazione) che è stato fruito dal lavoratore.

Resta comunque inteso che gli accordi sindacali possono prevedere la maturazione della tredicesima in proporzione alle ore in cui il dipendente si è assentato fruendo dell’ammortizzatore sociale e/o in altri modi espressamente stabiliti.

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